IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'articolo  130,  comma  3-bis,  del  Codice  in  materia  di
protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, e successive modificazioni; 
  Visto l'articolo 20-bis del decreto-legge  25  settembre  2009,  n.
135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009,  n.
166; 
  Visto l'articolo 55 del Codice delle comunicazioni elettroniche  di
cui al decreto legislativo 1°  agosto  2003,  n.  259,  e  successive
modificazioni; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 16 aprile 2010; 
  Acquisito  il  parere  dell'Autorita'   per   le   garanzie   nelle
comunicazioni; 
  Sentito  il  Garante  per  la  protezione   dei   dati   personali,
conformemente alla previsione di cui al comma 4 dell'articolo 154 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
Consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 17 maggio 2010; 
  Ritenuto di non potersi  uniformare  ai  pareri  delle  Commissioni
parlamentari nella parte in cui prevedono l'applicazione di un regime
transitorio in quanto fino all'attuazione del nuovo regime  non  puo'
che applicarsi il sistema precedentemente  previsto  dall'ordinamento
italiano, l'unico, allo stato compatibile con la normativa europea; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 9 luglio 2010; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e,  ad
interim, Ministro  dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione; 
 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento si intende per: 
    a) Codice, il Codice in materia di protezione dei dati  personali
approvato  con  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,   e
successive modificazioni; 
    b) abbonato, qualunque persona fisica, persona giuridica, ente  o
associazione parte di  un  contratto  con  un  fornitore  di  servizi
telefonici accessibili al pubblico per la fornitura di tali  servizi,
o destinatario di tali servizi anche tramite schede prepagate, la cui
numerazione sia comunque inserita negli elenchi di  cui  all'articolo
129 del Codice; 
    c) operatore, qualunque soggetto,  persona  fisica  o  giuridica,
che, in qualita' di titolare  ai  sensi  dell'articolo  4,  comma  1,
lettera f), del Codice, intenda effettuare il trattamento dei dati di
cui all'articolo 129, comma 1, del  Codice,  per  fini  di  invio  di
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il  compimento  di
ricerche  di  mercato  o  di  comunicazione   commerciale,   mediante
l'impiego del telefono; 
    d) registro,  il  registro  pubblico  delle  opposizioni  di  cui
all'articolo 130, comma 3-bis, del Codice; 
    e) elenchi di abbonati, gli elenchi di cui all'articolo  129  del
Codice; 
    f) Ministero dello sviluppo economico,  il  Dipartimento  per  le
comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico; 
    g) gestore del registro pubblico,  il  Ministero  dello  sviluppo
economico o il soggetto terzo al  quale  potra'  essere  affidata  la
realizzazione e la gestione del servizio. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - L'articolo 87  della  Costituzione,  conferisce,  tra
          l'altro  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere   di
          promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi  valore  di
          legge e i regolamenti. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma  2  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri): 
              «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 130,  comma  3-bis,
          del Codice in materia di protezione dei dati  personali  di
          cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: 
              «3-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo  129,
          il trattamento dei dati di cui all'articolo 129,  comma  1,
          mediante l'impiego del telefono per  le  finalita'  di  cui
          all'articolo 7, comma 4,  lettera  b),  e'  consentito  nei
          confronti  di  chi  non  abbia  esercitato  il  diritto  di
          opposizione, con modalita'  semplificate  e  anche  in  via
          telematica, mediante l'iscrizione della  numerazione  della
          quale  e'  intestatario  in  un  registro  pubblico   delle
          opposizioni.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   20-bis   del
          decreto-legge 25 settembre 2009, n.  135,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  20  novembre  2009,  n.   166
          (Disposizioni  urgenti   per   l'attuazione   di   obblighi
          comunitari e per l'esecuzione di sentenze  della  Corte  di
          giustizia delle Comunita' europee): 
              «Art. 20-bis. Adeguamento alla normativa comunitaria in
          materia di tutela della  vita  privata  nel  settore  delle
          comunicazioni   elettroniche,   di   cui   alla   direttiva
          2002/58/CE. - 1. Al fine di superare a regime la disciplina
          introdotta dall'articolo 44, comma 1-bis, del decreto-legge
          30 dicembre 2008, n. 207,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, al codice  in  materia
          di  protezione  dei  dati  personali,  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 giugno  2003,  n.  196,  sono  apportate  le
          seguenti modifiche: 
                a) al comma 3 dell'articolo  130  sono  aggiunte,  in
          fine, le seguenti  parole:  "nonche'  ai  sensi  di  quanto
          previsto dal comma 3-bis del presente articolo"»; 
                b) dopo il comma 3 dell'articolo 130 sono inseriti  i
          seguenti: 
                «3-bis. In deroga  a  quanto  previsto  dall'articolo
          129, il trattamento dei dati di cui all'articolo 129, comma
          1, mediante l'impiego del telefono per le finalita' di  cui
          all'articolo 7, comma 4, lettera  b),  1e'  consentito  nei
          confronti di  chi  non  abbia  esercitato  il  diritto  di,
          opposizione, con modalita'  semplificate  e  anche  in  via
          telematica, mediante l'iscrizione della numerazione:  della
          quale  e'  intestatario  in  un  registro  pubblico   delle
          opposizioni. 
                3-ter. Il registro di cui al comma 3-bis e' istituito
          con decreto del Presidente della Repubblica da adottare  ai
          sensi dell'articolo 17, comma  2,  della  legge  23  agosto
          1988, n.  400,e  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri, acquisito il parere  del  Consiglio  di  Stato  e
          delle Commissioni parlamentari competenti in  materia,  che
          si  pronunciano  entro  trenta  giorni   dalla   richiesta,
          nonche', per i relativi profili di  competenza,  il  parere
          dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, che  si
          esprime entro  il  medesimo  termine,  secondo  i  seguenti
          criteri e principi generali: 
                  a) attribuzione dell'istituzione e  della  gestione
          del registro ad un ente o organismo  pubblico  titolare  di
          competenze inerenti alla materia; 
                  b)  previsione  che  l'ente  o  organismo  deputato
          all'istituzione e alla gestione del  registro  vi  provveda
          con le  risorse  umane  e  strumentali  di  cui  dispone  o
          affidandone la realizzazione e la gestione a terzi, che  se
          ne   assumono   interamente   gli   oneri   finanziari    e
          organizzativi,  mediante,  contratto   di   servizio,   nel
          rispetto del  codice  dei  contratti  pubblici  relativi  a
          lavori, servizi 1e forniture, di cui al decreto legislativo
          12 aprile 2006, n. 163. I soggetti  che  si  avvalgono  del
          registro  per  effettuare  le  comunicazioni  corrispondono
          tariffe  di  accesso  basate  sugli  effettivi   costi   di
          funzionamento e di manutenzione. Il Ministro dello sviluppo
          economico,  con  proprio  provvedimento,   determina   tali
          tariffe; 
                  c)  previsione  che  le   modalita'   tecniche   di
          funzionamento del registro consentano  ad  ogni  utente  di
          chiedere che sia iscritta la  numerazione  della  quale  e'
          intestatario secondo modalita' semplificate  ed,  anche  in
          via telematica o telefonica; 
                  d)   previsione   di    modalita'    tecniche    di
          funzionamento  ,  e  di  accesso   al   registro   mediante
          interrogazioni   selettive   che    non    consentano    il
          trasferimento  dei  dati  presenti  nel  registro   stesso;
          prevedendo il tracciamento delle operazioni compiute  e  la
          conservazione dei dati relativi agli accessi; 
                  e) disciplina delle tempistiche e  delle  modalita'
          dell'iscrizione al registro, senza distinzione  di  settore
          di attivita' o  di  categoria  merceologica,  del  relativo
          aggiornamento, nonche' del correlativo periodo  massimo  di
          utilizzabilita' dei dati verificati nel registro  medesimo,
          prevedendosi che l'iscrizione abbia durata indefinita e sia
          revocabile in  qualunque  momento,  mediante  strumenti  di
          facile utilizzo e gratuitamente; 
                  f)  obbligo   per   i   soggetti   che   effettuano
          trattamenti di dati per le finalita' di cui all'articolo 7,
          comma  4,  lettera  b),  di  garantire   la   presentazione
          dell'identificazione della linea  chiamante  e  di  fornire
          all'utente  idonee  informative,   in   particolare   sulla
          possibilita' e sulle, modalita' di iscrizione nel  registro
          per opporsi a futuri contatti; 
                  g) previsione che  l'iscrizione  nel  registro  non
          precluda i trattamenti  dei  dati  altrimenti  acquisiti  e
          trattati nel rispetto degli articoli 23 e 24. 
                3-quater.     La      vigilanza      e      controllo
          sull'organizzazione e il funzionamento del registro di  cui
          al comma 3-bis e sul trattamento dei dati  sono  attribuiti
          al Garante"; 
                c) all'articolo 162: 
                  1) al comma 2-bis, le parole: «ventimila euro» sono
          sostituite dalle seguenti: «diecimila euro»; 
                  2) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
              «2-quater. La violazione  del  diritto  di  opposizione
          nelle forme previste dall'articolo 130, comma 3-bis, e  dal
          relativo regolamento e' sanzionata ai sensi del comma 2-bis
          del presente articolo». 
              2. Il registro previsto dall'articolo 130, comma 3-bis,
          del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
          196, introdotto dal  comma  1,  lettera  b),  del  presente
          articolo, e' istituito entro sei mesi dalla data di entrata
          in vigore della legge di conversione del presente  decreto.
          Fino al suddetto termine, restano in vigore i provvedimenti
          adottati dal Garante per la protezione dei  dati  personali
          ai sensi dell'articolo 154 del  citato  codice  di  cui  al
          decreto  legislativo  n.  196  del   2003,   e   successive
          modificazioni, in attuazione dell'articolo 129 del medesimo
          codice. 
              3. All'articolo 44, comma 1-bis, del  decreto-legge  30
          dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 27 febbraio 2009, n.  14,  le  parole:  «sino  al  31
          dicembre 2009» sono sostituite  dalle  seguenti:  «sino  al
          termine di sei mesi successivi  alla  data  di  entrata  in
          vigore della legge  di  conversione  del  decreto-legge  25
          settembre 2009, n. 135». 
              4. All' articolo 58 del codice del consumo, di  cui  al
          decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il comma 1 e'
          sostituito dal seguente: 
              «1.  L'impiego  da  parte  di  un  professionista   del
          telefono, della posta elettronica, di sistemi automatizzati
          di chiamata senza l'intervento di un  operatore  o  di  fax
          richiede il  consenso  preventivo  del  consumatore,  fatta
          salva  la  disciplina  prevista  dall'articolo  130,  comma
          3-bis,  del  codice  in  materia  di  protezione  dei  dati
          personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
          196, per i trattamenti dei dati inclusi  negli  elenchi  di
          abbonati a disposizione del pubblico». 
              5. Dall'applicazione del presente articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.». 
              - Si riporta  testo  dell'articolo  55  del  Codice  in
          materia di comunicazioni elettroniche  di  cui  al  decreto
          legislativo  1°  agosto  2003,   n.   259,   e   successive
          modificazioni: 
              «Art. 55. Elenco abbonati e servizi  di  consultazione.
          1. Sono accessibili agli utenti finali e, per la lettera b)
          anche agli utenti dei telefoni pubblici a pagamento: 
                a) almeno  un  elenco  completo  relativo  alla  rete
          urbana di appartenenza in una forma, cartacea,  elettronica
          o  in  entrambe  le  forme,  approvata   dall'Autorita'   e
          aggiornato a scadenze regolari ed almeno una volta l'anno; 
                b) almeno un servizio completo di consultazione degli
          elenchi. 
              2. Il Ministero vigila sull'applicazione del comma 1. 
              3. In considerazione  dell  esistenza  sul  mercato  di
          diverse offerte in termini di  disponibilita',  qualita'  e
          prezzo accessibile, dalla data di  entrata  in  vigore  del
          Codice, e fintantoche' il Ministero non riscontri il  venir
          meno di tali  condizioni,  al  servizio,  di  consultazione
          degli elenchi di  cui  al  comma  1,  lettera  b),  non  si
          applicano  gli   obblighi   di   fornitura   del   servizio
          universale.  Il  Ministero  verifica  il  permanere   delle
          predette condizioni, sentiti gli operatori interessati, con
          cadenza semestrale. 
              4. Gli elenchi di cui al  comma  1  comprendono,  fatte
          salve le disposizioni in materia  di  protezione  dei  dati
          personale,  tutti  gli  abbonati  ai   servizi   telefonici
          accessibili al pubblico. 
              5. L'Autorita' assicura che le imprese  che  forniscono
          servizi di cui al comma 1 applichino il  principio  di  non
          discriminazione nel trattamento e nella presentazione delle
          informazioni loro Comunicate da altre imprese. 
              6. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo  17,
          comma .1 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta
          giorni dall'entrata in vigore del Codice, su  proposta  del
          Ministro delle comunicazioni di  concerto  con  i  Ministri
          della giustizia e  dell'interno,  previa  consultazione  ai
          sensi dell'articolo 11, sono disciplinati gli obblighi e le
          modalita' di comunicazione al  Ministero,  da  parte  delle
          imprese, delle attivazioni in materia di  portabilita'  del
          numero di cui all'articolo 80. 
              7. Ogni impresa e' tenuta a rendere disponibili,  anche
          per via telematica, al  centro  di  elaborazione  dati  del
          Ministero  dell'interno  gli  elenchi  di  tutti  i  propri
          abbonati e di tutti gli acquirenti del  traffico  prepagato
          della  telefonia  mobile,  che  sono   identificati   prima
          dell'attivazione del servizio, al momento della consegna  o
          messa a disposizione della  occorrente  scheda  elettronica
          (S.I.M.). Le predette imprese adottano tutte le  necessarie
          misure affinche' venga garantita  l'acquisizione  dei  dati
          anagrafici riportati su un documento di identita',  nonche'
          del tipo, del numero e  della  riproduzione  del  documento
          presentato  dall'acquirente  ed  assicurano   il   corretto
          trattamento dei dati acquisiti. L'autorita' giudiziaria  ha
          facolta' di accedere per  fini  di  giustizia  ai  predetti
          elenchi in possesso del centro  di  elaborazione  dati  del
          Ministero   dell'interno   http://bd01.leggiditalia.it/cgi-
          bin/FuiShow?NAVIPOS.=1 & DS POS=0 & KEY=01LX0000157574ART56 
          & FT CID=276349 & 0PERA=01 - 8.». 
              - Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 154 del
          decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196  recante  Codice
          in materia di protezione dei dati personali: 
              «4. Il Presidente del Consiglio  dei  ministri  ciascun
          ministro   consultano    il    Garante    all'atto    della
          predisposizione   della   predisposizione    delle    norme
          regolamentari e degli atti amministrativi  suscettibili  di
          incidere sulle materie disciplinate dal presente codice.». 
          Note all'art. 1: 
              - Il Codice in materia di protezione dei dati personali
          approvato con decreto legislativo 3 giugno 2003, n. 196, e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 2003, n. 174, S.O. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  129  del  citato
          decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: 
              «Art. 129. Elenchi di abbonati. 1. Il Garante individua
          con proprio provvedimento, in cooperazione con  l'Autorita'
          per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi  dell'articolo
          154, comma 3, e in conformita' alla normativa  comunitaria,
          le modalita' di inserimento e di  successivo  utilizzo  dei
          dati  personali  relativi  agli  abbonati   negli   elenchi
          cartacei o elettronici a disposizione del  pubblico,  anche
          in riferimento ai dati gia' raccolti prima  della  data  di
          entrata in vigore del presente codice. 
              2. Il provvedimento di cui al comma 1 individua  idonee
          modalita' per la manifestazione del consenso all'inclusione
          negli elenchi e, rispettivamente, all'utilizzo dei dati per
          le finalita' di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), in
          base  al  principio  della  massima  semplificazione  delle
          modalita' di  inclusione  negli  elenchi  a  fini  di  mera
          ricerca dell'abbonato per comunicazioni  interpersonali,  e
          del consenso specifico ed espresso qualora  il  trattamento
          esuli da tali fini, nonche' in tema di verifica,  rettifica
          o cancellazione dei dati senza oneri.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 130,  comma  3-bis,
          del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: 
              «3-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo  129,
          il trattamento dei dati di cui all'articolo 129,  comma  1,
          mediante l'impiego del telefono per  le  finalita'  di  cui
          all'articolo 7, comma 4,  lettera  b),  e'  consentito  nei
          confronti  di  chi  non  abbia  esercitato  il  diritto  di
          opposizione, con modalita'  semplificate  e  anche  in  via
          telematica, mediante l'iscrizione della  numerazione  della
          quale  e'  intestatario  in  un  registro  pubblico   delle
          opposizioni.».